Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 31/03/1998 n. 112

2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunita' nazionale, nonche' alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.

Art. 160 Competenze dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'articolo 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo articolo 1.

2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.

Art. 161. Conferimenti alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalita' e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all' articolo 160.

Art. 162. Trasferimenti alle regioni

1. E' trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di piu' province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Del provvedimento e' tempestivamente.informata l'autorita' di pubblica sicurezza.

2. Il servizio di polizia regionale e locale e' disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei principi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.

Art. 163. Trasferimenti agli enti locali

1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.

2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attivita' di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attivita' di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;

e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacita' tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;

f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 e' data tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza.

Art. 164. Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonche' il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;

b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorita' di pubblica sicurezza;

c) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;.d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati.

e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attivita' di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche;

f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorita' di pubblica sicurezza.

2. E' altresi' abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.

3. Nell'articolo 68, primo comma, del piu' volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogate.

 

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